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Cassa integrazione e assegni integrativi, ampliata la platea dei beneficiari

Il Consiglio direttivo dell'Ebt Ragusa

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che l’Inps ha illustrato le novità introdotte dalla Legge n. 234/2021 e dal D.L. n. 4/2022 in tema di riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali, applicabili a partire dal 1° gennaio 2022. La Legge di Bilancio 2022 amplia la platea dei soggetti cui si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale stabilendo che, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (Fis) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia (professionalizzante, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore nonché di alta formazione e ricerca).

“E’ stata ridotta da 90 a 30 giorni – chiariscono dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa – l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che, durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro”.

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015. “Viene ampliata – spiegano ancora dall’Ebt Ragusa – la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione”. Per quanto riguarda il contratto di solidarietà, le percentuali di riduzione previste dal 1° gennaio 2022, si articoleranno come segue: la riduzione media oraria (complessiva) massima dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà passa dal 60% al 80%; la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%. Inoltre, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, ossia della Cassa integrazione ordinaria e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

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