
«Gli esercenti (inclusi gli affittacamere e i gestori di pensioni e hotel) hanno l’obbligo di contrarre con chiunque ne faccia richiesta, a meno che non ci siano motivi legittimi per il rifiuto, come ad esempio la mancanza di disponibilità o l’assenza di documenti di identificazione validi (articolo 187 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). La violazione di tale obbligo comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 516 a 3.098 euro (articolo 221 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)». Lo si legge nella nota di Federalberghi sulla vicenda che ha coinvolto una turista israeliana e una struttura extralberghiera di Ragusa.
«Ancor più dolorosa può essere la sanzione inflitta dai portali di prenotazione: coloro che si rendono colpevoli di comportamenti discriminatori vengono messi al bando senza troppi complimenti, con gravi conseguenze economiche. La decisione, che di fatto è inappellabile, riguarda tutte le strutture, anche se non soggette al tulps» si spiega. «Alla sanzione amministrativa può aggiungersi, qualora ne ricorrano gli estremi, la sanzione penale prevista dall’articolo 604 bis del codice penale: salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».
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