ROMA. La custodia in carcere di Veronica Panarello - accusata di aver ucciso il figlio Loris - deve essere mantenuta perchè si basa "su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro che appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica nell'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità nel senso della conducenza con elevato grado di probabilità della responsabilità dell'indagata per l'omicidio". Lo sottolinea la Cassazione nelle sue motivazioni.
Ad avviso dei giudici della Prima sezione penale della Suprema Corte - che oggi hanno depositato la sentenza 45647 relativa all'udienza dello scorso 29 maggio che ha respinto il ricorso della Panarello contro il carcere - i magistrati del riesame di Catania, con ordinanza del 3 gennaio 2015, hanno correttamente convalidato la misura cautelare per i "gravi indizi di colpevolezza" a carico della donna. Secondo gli 'ermellini', tra gli elementi a carico della madre di Loris - che nei giorni scorsi ha detto al pm Marco Rota di non aver accompagnato il figlio a scuola il giorno del delitto, avvenuto il 29 novembre 2014 a Santa Croce Camerina nel ragusano - ci sono "gli spostamenti dell'indagata accertati tramite le videoriprese delle telecamere pubbliche e private", "il mancato arrivo a scuola del bambino mentre l'indagata ha continuato ad affermare di avere accompagnato a scuola Loris", "la localizzazione della Panarello tra le ore 9,25 e le ore 9,36 di quella mattina in zona prossima a quella in cui e' stato trovato il cadavere, successivamente giustificata con il percorso fatto per buttare l'immondizia, benché fosse in direzione opposta a quella per Donnafugata, luogo dove la donna si doveva recare".
Ulteriori elementi indizianti sono, prosegue la Cassazione, "il ritrovamento a casa dell'indagata di fascette di plastica del tipo di quella utilizzata per strangolare il bambino che la donna aveva giustificato sostenendo che il figlio le aveva portate in classe perché servivano per fare esperimenti, circostanza smentita dalle insegnanti". E poi, - prosegue il verdetto della Cassazione, articolato in diciassette pagine - "le menzogne dell'indagata nella ricostruzione dei suoi spostamenti", e "il fatto di non aver contattato il marito una volta resasi conto della scomparsa del figlio".
E' stata la stessa Veronica Panarello - la mamma indagata per l'omicidio del figlioletto Loris - a dare ai magistrati di merito gli elementi per definirla un soggetto dalla "personalità contorta". Lo afferma la Cassazione respingendo la tesi della difesa della donna che si era lamentata per il giudizio sulla personalità della Panarello espresso, secondo quanto sostenuto dall'avvocato Francesco Villardita, "privilegiando le dichiarazioni dei coniugi Dandoni che le attribuivano instabilità caratteriale", mentre altri testimoni - ha fatto presente il legale - la avevano descritta come "una madre affettuosa e protettiva" che aveva "cambiato vita da quando aveva lasciato la sua famiglia di origine nella quale aveva sofferto" perchè "a quattordici anni aveva appreso di non essere figlia di quello che credeva suo padre". A queste obiezioni, i supremi giudici hanno replicato che "i tratti della 'personalità contorta' della Panarello, indicati dal tribunale del riesame al fine di meglio contestualizzare l'omicidio, sono stati tratti dal racconto del vissuto familiare fatto dalla stessa indagata, oltre che da circostanze riferite da testimoni quali la sorella, Antonella, l'amica e vicina di casa, Claudia Giavatto, ed anche dai commenti della madre e della sorella captati nelle conversazioni intercettate; non soltanto quindi dai coniugi Dandoni". "Pertanto, - conclude la Cassazione - il motivo di ricorso sul punto, che richiama le dichiarazioni asseritamente di segno contrario di altri testimoni non allegate, è manifestamente infondato". Per quanto riguarda il ricorso della difesa della Panarello, la Cassazione rileva che "è stato articolato in novanta pagine, distinte in numerosi motivi e censure, promiscuamente indicate come violazione di legge e vizi di motivazione, alcune delle quali solo apparentemente diverse e affatto perspicue; si impone, quindi, la necessità di razionalizzare l'esame dei plurimi rilievi nel tentativo di ricondurli, non senza difficoltà, nell'alveo proprio del controllo di legittimità". I supremi giudici, inoltre, rilevano che al ricorso non è stata "neppure" allegata la consulenza di parte "che indicherebbe le ragioni per le quali l'allineamento orario sarebbe errato e la tempistica indicata dagli investigatori sarebbe contraddetta", e non allegata risulta anche la consulenza medica di parte sulle modalità dell'azione omicida e quelle sulle testimonianze.
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